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Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)). Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila)). Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, e' punito con ammenda fino a L. 1.000.000. ((Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 2000 al 30 marzo 2006
