[1]Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono ((reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000)).

[2]((Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.)) ((Si fa luogo a confisca amministrativa)) degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016. 34 parole tolte, 47 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge sono punite, ove non costituiscono reato tolto: piu' grave, con una ammenda da L. 200 a L. 2000 oaggiunto: , con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

aggiunto: Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tolto: due anni.

tolto: In caso di recidiva le pena e' aumentata fino alla meta'.

aggiunto: tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309. Si fa luogo tolto: alla confisca, a termini del Codice di procedura penale, aggiunto: a confisca amministrativa degli apparecchi abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito uso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art11 · fonte del testo