Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in Caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalita' prescritte dagli articoli 167 e 17l del Codice di procedura penale.
tolto: In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o piu' funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 8
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art12 · fonte del testo