[1]Per quanto concerne le Colonie, e' delegata ai Governatori la facolta' di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonche' la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Ciano - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi- Gazzera - Sirianni - Bottai.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art13 · fonte del testo