[1]Per quanto concerne le Colonie, e' delegata ai Governatori la facolta' di adottare provvedimenti conformi a quelli contenuti nella presente legge, restando di loro competenza il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze di cui ai precedenti articoli, nonche' la riscossione delle tasse relative, i cui proventi saranno per intero devoluti ai bilanci coloniali. Per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai concessionari di servizi radioelettrici fissi o mobili a scopo pubblico, o di servizi di radiodiffusione, saranno presi volta per volta, per il tramite del Ministero delle colonie, i necessari accordi col Ministero delle comunicazioni e con gli altri Ministeri interessati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Ciano - Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi- Gazzera - Sirianni - Bottai.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 24 marzo 1931
