Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici, sia delle stazioni private, non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati negli atti di concessione o di licenza.
Testo vigente dal 24 marzo 1931
Gli apparecchi radioelettrici sia delle stazioni dei concessionari di servizi pubblici, sia delle stazioni private, non possono essere usati per fini diversi da quelli indicati negli atti di concessione o di licenza.
Testo vigente dal 24 marzo 1931
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art6 · fonte del testo