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[1]Gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in Caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e della presente legge, possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalita' prescritte dagli articoli 167 e 17l del Codice di procedura penale.

[2]In tali visite debbono farsi accompagnare, possibilmente, da uno o piu' funzionari governativi incaricati della ordinaria vigilanza sugli impianti radioelettrici.

Testo in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art12 · fonte del testo