Agli effetti della presente legge e' considerata stazione radioelettrica privata qualsiasi stazione trasmittente e ricevente, oppure unicamente trasmittente od unicamente ricevente, che non sia gestita dallo Stato o da un concessionario autorizzato a eseguire, a scopo pubblico o nell'interesse del pubblico, servizi fissi, servizi mobili, servizi di radiodiffusione o servizi speciali.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/1976

    Questione infondata
    15 gennaio 1976

    a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi, Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1…

    Art. 21 cost. · Art. 43 cost. · Art. 75 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art4 · fonte del testo