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Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nel numero stabilito dall'articolo 1. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facolta' di rinunziare, entro il termine di novanta giorni, all'iscrizione nell'albo. Decorso il termine di cui al comma 2, la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del complessivo numero previsto dall'articolo 1, comma 1. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate, che non abbiano esercitato la facolta' di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti e non si trovino in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente l'albo e' approvato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione elettorale comunale. L'albo formato ai sensi del comma 3 e' depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7. Il sindaco da' avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

Testo in vigore dal 17 marzo 1989 al 23 marzo 1990

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