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La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 7 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarita' della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Testo in vigore dal 17 marzo 1989 al 4 maggio 1999

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