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La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati. 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco
Testo in vigore dal 4 maggio 1999 al 31 dicembre 2005
