Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Art. 36 — Notificazione delle deliberazioni
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Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1979 al 8 maggio 2010
