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I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
- a)se marescialli, senza limiti di eta';
- b)se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di eta'. L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed e' valida per mesi sei.
Testo in vigore dal 6 aprile 1956 al 2 settembre 1971
