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I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
- a)se marescialli, senza limiti di eta';
- b)se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di eta'. L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed e' valida per mesi sei.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1971, n. 607
2La L. 4 agosto 1971, n. 607, ha disposto (con l'art.10) che " A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'."
Testo in vigore dal 2 settembre 1971 al 9 ottobre 2010
