Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1971 al 9 ottobre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:
tolto: a) se marescialli, senza limiti di eta';
tolto: b) se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di eta'. L'autorizzazione a contrarre matrimonio e' concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed e' valida per mesi sei.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-23;185~art1 · fonte del testo