Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'art. 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente art. I, fosso chiamata ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del Codice civile, al pagamento del debito, e' autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette con le modalita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367.

Testo vigente dal 14 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3058~art3 · fonte del testo