Art. 7
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Chiunque esegue le operazioni di riempimento fuori degli impianti adibiti a tale scopo, o riempie recipienti senza l'osservanza delle modalita' prescritte all'art. 3, ovvero trascorso il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo precedente continua a gestire gli impianti di gas di petrolio liquefatti senza aver richiesto la concessione di cui all'art. 1, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia, riempire recipienti con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quello del gas indicato dalla punzonatura apposta sui recipienti medesimi dal collaudatore.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006
