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Le abitazioni vengono assegnate in proprieta', a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione. Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto. Il prezzo di riscatto dovra' essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potra' essere corrisposto in non piu' di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non piu' di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento ed ampliamento. 6 La quota annua di affitto non dovra' superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile. Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla localita' in cui risiede, puo':
- 1)trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo alla assegnazione a norma, della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprieta' dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;
- 2)rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborsera' il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento. Non e' ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia gia' stato assegnato a riscatto ad un lavoratore. Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario. 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1977, n. 513
5La L. 8 agosto 1977, n. 513 ha disposto (con l'art. 20) che "Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni, e' stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi".
L. 30 aprile 1999, n. 136
6La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 15, comma 7) che "Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto".
Testo in vigore dal 19 maggio 1999 al 22 dicembre 2008
