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Le abitazioni vengono assegnate in proprieta', a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione. Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto. Il prezzo di riscatto dovra' essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potra' essere corrisposto in non piu' di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non piu' di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento ed ampliamento. La quota annua di affitto non dovra' superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile. Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla localita' in cui risiede, puo':
- 1)trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo alla assegnazione a norma, della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprieta' dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;
- 2)rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborsera' il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento. Non e' ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia gia' stato assegnato a riscatto ad un lavoratore. Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 18 agosto 1977
