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Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge e' affidato alla Banca nazionale del lavoro. La Banca nazionale del lavoro provvede entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione. La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art3 · fonte del testo