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Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni. Nei limiti dell'importo complessivo di 200 miliardi per l'intero decennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi. Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti. I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con i decreti del Ministro medesimo.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 17 aprile 1968
