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[1]((Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:
[2]dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964......... lire 20 miliardi annui per il periodo 1°luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi dall'anno finanziario 1965 al 1979.......... lire 20 miliardi annui per l'anno finanziario 1980................. lire 30 miliardi annui Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dello importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi)). Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti. I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con i decreti del Ministro medesimo.
Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
