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[1]((Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

[2]dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964......... lire 20 miliardi annui per il periodo 1°luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi dall'anno finanziario 1965 al 1979.......... lire 20 miliardi annui per l'anno finanziario 1980................. lire 30 miliardi annui Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dello importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi)). Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti. I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con i decreti del Ministro medesimo.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1961 al 17 aprile 1968. 23 parole tolte, 56 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre in ciascuno tolto: degli esercizi dal 1961-62 al 1970-71 aggiunto: dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui aggiunto: da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto tolto: annuo di aggiunto: indicato come segue:

aggiunto: dall'esercizio 1961-62 al 1963-1964......... lire 20 miliarditolto: , da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni. aggiunto: annui per il periodo 1°luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi dall'anno finanziario 1965 al 1979.......... lire 20 miliardi annui per l'anno finanziario 1980................. lire 30 miliardi annui Nei limiti dell'importo complessivo di tolto: 200 aggiunto: lire 400 miliardi per l'intero tolto: decennio aggiunto: ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento tolto: dell'importo aggiunto: dello importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi. Entro i limiti della predetta spesa, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art5 · fonte del testo