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L'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. E' data tuttavia facolta' alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali. Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 9 - comma secondo - la sezione alla quale intendono essere iscritti e gli elettori residenti all'estero, sono ripartiti nelle singole liste di sezione secondo l'ordine alfabetico, salvoche', per la loro entita' numerica, si renda necessaria la istituzione di apposite sezioni. L'elettore che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune deve essere compreso nella lista degli elettori di quest'ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta le occorrenti variazioni allegando la domanda al verbale della relativa deliberazione. Se il trasferimento di abitazione e' stato regolarmente notificato all'anagrafe entro il 15 ottobre, la variazione e' fatta d'ufficio dalla Commissione. Il segretario comunale apporta le necessarie variazioni allo schedario elettorale.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
