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Presso ogni comune e' istituito lo schedario elettorale, che e' formato di una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto in ordine alfabetico. Nella parte principale sono raccolte le schede degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni. La Giunta municipale verifica, almeno ogni tre mesi, ed in ogni caso nella prima quindicina di ottobre, la regolare tenuta dello schedario elettorale. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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