Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un ((cittadino)) che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un ((cittadino)) che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un ((cittadino)) che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un ((cittadino)) che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 5, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. Se il fatto e' doloso, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un tolto: elettore aggiunto: cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un tolto: elettore aggiunto: cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un tolto: elettore aggiunto: cittadino che aveva il diritto all'iscrizione o non cancella un tolto: elettore aggiunto: cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art45 · fonte del testo