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((Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000)).

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 29 dicembre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 203 parole tolte, 84 parole aggiunte.

tolto: In ogni Comune la propaganda luminosa e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un mezzo luminoso ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000. In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi e' consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000. Nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e' consentito un'esemplare in piu' ogni 20.000 abitanti o frazione di 20.000. Per i singoli collegi senatoriali delle citta' comprendenti piu' collegi senatoriali e' consentito un massimo di venti striscioni o drappi. L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle localita' nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al sindaco. E' vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubbliciaggiunto: Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art6 · fonte del testo