Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresi' e' vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1993, n. 515
3La L. 10 dicembre 1993, n. 515 ha disposto (con l'art. 15, comma 17) che "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni".
Testo vigente dal 29 dicembre 1993
