Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1956 al 18 novembre 1956. Leggi il testo vigente →
La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attivita'. Non puo' essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidita'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 18 novembre 1956
