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La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attivita'. Non puo' essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidita'.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202
1Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957."
Testo in vigore dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985
