Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985. Leggi il testo vigente →

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attivita'. Non puo' essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidita'.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202

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Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957."

Testo in vigore dal 18 novembre 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1956 al 18 novembre 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202

    Il D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202 ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni concernenti la formazione e la tenuta degli albi delle imprese artigiane, di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 860, entrano in vigore il 31 agosto 1957."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art10 · fonte del testo