Art. 11 — Versamento del contributo afferente alla concessione
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La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 e' corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario puo' obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 e' determinata all'atto del rilascio della concessione ed e' corrisposta in corso d'opera con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1977 al 1 gennaio 2002
