Art. 2 — Piani di zona e demani comunali di aree
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Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865. Anche per tali aree e' necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, gia' sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito dal seguente: "L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato". L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' abrogato. Le aree gia' vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per cio' che concerne i requisiti soggettivi. Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento, l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data dal 31 dicembre 1980.46
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 novembre 1980, n.776 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.874
4Il D.L. 26 novembre 1980, n.776 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n.874 (in G.U. 24/12/1980, n.351) ha disposto (con l'art.14-sexies) che:" Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1981".
D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18
6Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.18 (in G.U. 29/2/1984, n.59) ha disposto (con l'art.6 comma 7-bis) che:" Il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1985".
Testo in vigore dal 1 marzo 1984 al 2 marzo 1986
