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I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si e' verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente art. 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso. Se la vacanza si e' verificata tra i consiglieri proclamati in base all'art. 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purche' da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale.
Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 13 settembre 1960
