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Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio se greto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti e' rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato piu' voti. A parita' di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri piu' anziani di eta'.

Testo in vigore dal 13 marzo 1951 al 28 marzo 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art6 · fonte del testo