Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra elettorale dei gruppi di candidati e' data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale di- vide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17. 5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture della regione, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori

Testo vigente dal 21 agosto 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1993 al 21 agosto 1993. 187 parole tolte, 162 parole aggiunte.

tolto: L'Ufficioaggiunto: Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la tolto: Corte di appello od il Tribunale a termini dell'art. aggiunto: corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso tolto: dei verbali... aggiunto: delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali aggiunto: della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere tolto: ed aggiunto: e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi tolto: dei candidati, alle seguenti operazioni: determina la cifra elettorale per ogni singolo aggiunto: di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidatitolto: ; determina la aggiunto: e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo aggiunto: non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra elettorale tolto: di ogni gruppo di aggiunto: dei gruppi di candidati e' data tolto: dal totale dei voti validi aggiunto: dalla somma dei voti ottenuti dai candidati tolto: del gruppo stesso,... peri quali non e' avvenuta la proclamazione a termini dell'art. aggiunto: presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale aggiunto: dei singoli candidati viene determinata moltiplicando aggiunto: per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato tolto: per centoaggiunto: , non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. tolto: Nel caso di candidature presentate in piu' di uno dei Collegi..., si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato. L'assegnazione dei numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale aggiunto: Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale di- vide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro...aggiunto: , sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggeretolto: ; e quindi si scelgono tra i quozienti, cosi' ottenuti,aggiunto: , scegliendo quindi fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero eguale tolto: a quello dei aggiunto: ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi tolto: saranno aggiunto: sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il tolto: posto aggiunto: seggio e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' tolto: posti aggiunto: seggi di quanti sono i suoi candidati, i tolto: posti aggiunto: seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. tolto: L'Ufficio aggiunto: L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo tolto: stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'ufficio da' aggiunto: medesimo che abbiano ottenuto la piu' alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17. 5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato tolto: eaggiunto: , nonche' alla prefettura o alle prefetture della tolto: Regione aggiunto: regione, perche', a mezzo tolto: del sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati. Se... in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto..., in caso di parita' di ivoti validi, il piu' anziano di eta'. aggiunto: dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art19 · fonte del testo