Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito ((...)) alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Testo vigente dal 6 giugno 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 6 giugno 1993. 19 parole tolte.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito tolto: alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,aggiunto: ... alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art18 · fonte del testo