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L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:
- 1)la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio;
- 2)la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, non piu' tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976
