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L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

  • 1)la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio;
  • 2)la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, ((dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti)) quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 10 settembre 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. 10 parole tolte, 13 parole aggiunte.

2) la dichiarazione di candidatura e' depositata, insieme con il contrassegno, tolto: non piu' tardi delle ore sedici del quarantacinquesimo giorno antecedente aggiunto: dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art22 · fonte del testo