Art. 2 — Circoscrizioni elettorali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e' ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina e' aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali. Il numero dei consiglieri regionali e' in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazione superiore a 10.000 calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e' effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
