Art. 31 — Operazioni del Consiglio regionale in sede di convalida
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In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati. Il Consiglio regionale non puo', ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008
