Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1951, n. 333

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La L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 7) che "Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico."

Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 18/1956

    Questione inammissibile
    12 luglio 1956

    pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzio…

    Art. 2 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 3 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 26 maggio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 maggio 1951, n. 333

    La L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 7) che "Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art2 · fonte del testo