Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alla fecondazione artificiale eseguita dagli Istituti sperimentali esclusivamente a scopo scientifico o didattico.
Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999
