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I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000. Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000. Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, puo' disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi piu' gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 1. Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente art. 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, esseri castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni. Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, e' disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

Testo in vigore dal 5 agosto 1952 al 28 agosto 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1009~art5 · fonte del testo