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L'Opera provvede a:
- a)redigere il piano generale della trasformazione fondiario-agraria del comprensorio silano e conseguentemente a proporre gli obblighi minimi di bonifica per i proprietari. Sono esclusi da detta trasformazione i boschi esistenti, mentre per l'eventuale mutamento di destinazione di terreni nudi sottoposti a vincolo forestale, non costituenti spazi vuoti, chiarie e radure di boschi, saranno da osservare le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- b)eseguire in concessione o in appalto le opere pubbliche di bonifica previste nel piano generale, con preferenza nei confronti di qualsiasi altro aspirante alla concessione;
- c)eseguire opere di interesse comune a piu' proprieta' o di carattere generale occorrenti per la trasformazione e la colonizzazione;
- d)assistere tecnicamente e finanziariamente i proprietari dei terreni per l'esecuzione delle opere che ad essi competono e per l'incremento agricolo e zootecnico dei singoli fondi;
- e)promuovere ed assistere tecnicamente e finanziariamente le cooperative di contadini, che, a titolo temporaneo, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, o ad altro titolo, esercitino o intendano esercitare nel comprensorio la conduzione diretta dei terreni;
- f)compiere direttamente la trasformazione e il miglioramento fondiario delle terre delle quali acquisti la proprieta' o il possesso, e possibilmente con precedenza di quelle attualmente di proprieta' collettiva;
- g)promuovere e favorire nella regione l'industrializzazione e lo sviluppo del turismo coordinando e aiutando le iniziative locali e l'opera degli altri enti che si propongono tali fini;
- h)compiere in generale quanto occorre per facilitare la trasformazione del territorio e la sua valorizzazione.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1948 al 22 dicembre 2008
