Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 (c.d. legge stralcio) è esclusa, di regola, l'espropriazione dei boschi, che è ammessa, in via di eccezione solo per alcuni tipi di boschi, in pianura o in lieve pendio, sempreché siano suscettibili di trasformazioni. Trattandosi di eccezioni, l'interprete è tenuto a considerare "lieve" solo quella pendenza, calcolata rispetto alla estensione del bosco, che si discosti in misura minima dal piano e consenta la trasformazione agraria.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 5 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 1 gennaio 2002. 30 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facolta' di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art5 · fonte del testo