Art. 5 — Distruzione delle scorte
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Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvedera' a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ((ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine)). Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvedera' altresi' a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 aprile 1999 al 9 ottobre 2010
