Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art10 · fonte del testo