Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 puo' essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.

Testo vigente dal 27 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art11 · fonte del testo