I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:
- a)un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti: per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento; per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento; per gli anni successivi, 19 per cento;
- b)un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949. ((COMMA ABROGATO CON DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144)). Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita' di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammente.
Testo vigente dal 4 aprile 1965
