Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.
Testo vigente dal 27 aprile 1956
