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A decorrere dal 1° maggio 1946 il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce quello per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e per i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' l'indennita' di anzianita' per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento previsto, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali o particolari, regolamenti aziendali, usi o consuetudini. L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione, in base alle norme della presente legge, possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatori per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, derivanti: a) da Versamenti volontari; b) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati non alle dipendenze di aziende private del gas; c) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927 se operaio ed al 1° gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a carico della predetta assicurazione, ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dei contributi base versati nella assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'integrazione di cui al successivo art. 9 della legge stessa. Tale supplemento e' riversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge. Il trattamento pensionario complessivo derivante dal cumulo della pensione a carico del Fondo e dal supplemento spettante in base alla applicazione della lettera c), secondo comma, del presente articolo, non puo' superiore i limiti di cui all'art. 13.
Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967
