Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 13 — Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

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L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 1 luglio 2011

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2022

    Illegittimità dichiarata
    20 dicembre 2022

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la pro…

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/1995

    Questione infondata
    30 marzo 1995

    L'uso dei cani nell'esercizio della caccia non è vietato: infatti - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - la sua liceità è chiaramente desumibile sia dalla legge quadro n. 157 del 1992 (in quanto essa prevede l' individuazione di zone e periodi per l'addestramento dei cani, vieta l'uso dei segugi soltanto per la caccia al camoscio ed esclude la possibilità di sequestro del cane, al pari dei richiami vivi autorizzati) sia dalla legge regionale veneta n. 50 del 1993 (applicabile al fatto oggetto del giudizio 'a quò), il cui art. 14 espressamente prevede che "il cacciatore può servirsi come ausilio di cani...". Ne' a diversa conclusione può indurre il divieto di usare mezzi diretti all'abbattimento non elencati nell'art. 13 della suddetta legge quadro, non essendo tale divieto estensibile ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 30, comma primo, lett. h), e dell'art. 13, l. 11 febbraio 1992 n. 157, nella parte in cui - secondo l'interpretazione del giudice rimettente - vieterebbero e sanzionerebbero penalmente l'impiego dei cani nell'esercizio dell'attività venatoria). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 13 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art13 · fonte su Normattiva